Capo I
Art. 2
2 / 8Modalità di formazione e tenuta dei fascicoli
In vigore dal 19 ago 2003
1. Nella formazione dei fascicoli, si osserva quanto disposto dall' del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale; la copertina del fascicolo deve contenere, in luogo delle generalità della persona alla quale è attribuito il reato, gli elementi identificativi dell'ente cui è attribuito l'illecito amministrativo, unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante, nonché l'indicazione del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. Nella formazione dei fascicoli relativi all'esecuzione, si osserva quanto disposto dall'articolo 29 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale; nel fascicolo è inserito, in luogo del certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2003-06-26;201#art-2