Art. 4 · Vigilanza sugli esami

Art. 4

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Vigilanza sugli esami

In vigore dal 9 ago 2003
1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all' in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive integrazioni.
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