Art. 3
3 / 6Commissione d'esame
In vigore dal 9 ago 2003
1. Presso il Consiglio nazionale forense è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di tre membri effettivi e di tre membri supplenti è effettuata tra professionisti iscritti all'albo degli avvocati con almeno otto anni di anzianità designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti, tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso un'università della Repubblica nelle materie su cui è sostenuta la prova attitudinale, previa designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. La commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale; in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i componenti supplenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall' sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione è a carico del Consiglio nazionale forense.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2003-05-28;191#art-3