Art. 2
2 / 6Contenuto della prova attitudinale
In vigore dal 9 ago 2003
1. La prova attitudinale prevista dall', comma 2, del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l'anno, presso il Consiglio nazionale forense. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, salvo quanto previsto dal comma 5.
2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate, previa valutazione della formazione del richiedente. Il decreto di riconoscimento individua le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.
3. La prova scritta consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti su non più di tre materie tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta, di cui una a scelta dell'interessato.
4. La prova orale verte su non più di cinque materie scelte dal richiedente tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
5. Se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2003-05-28;191#art-2