Art. 10 · Norme transitorie

Art. 10

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Norme transitorie

In vigore dal 18 gen 2016
1. Gli organismi in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata a norma dell', comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento devono presentare domanda, corredata dalla prescritta documentazione, al Ministero delle attività produttive per ottenere l'autorizzazione definitiva. 2. Il Ministero delle attività produttive promuove l'istruttoria nei modi previsti dall', comma 1. Qualora dall'istruttoria non emerga l'idoneità dell'organismo in possesso dell'autorizzazione provvisoria, questa, con motivato provvedimento viene immediatamente revocata. 3. Le autorizzazioni provvisorie non revocate conservano la loro validità fino al rilascio di quella definitiva prevista dall', comma 2. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 aprile 2003 Il Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 264

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 ha disposto (con l'art. 46, comma 5) che "Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-04-30;175#art-10