Capo II›Sez. I
Art. 7
7 / 34Impianto di radiocomunicazioni: dotazione obbligatoria
In vigore dal 22 giu 2003
1. L'impianto di radiocomunicazioni a bordo delle navi che ne hanno l'obbligo in base alla normativa vigente, deve essere costituito, per le diverse aree di navigazione A1, A1+A2, A1+A2+A3, A1+A2+A3+A4 e salvo diverse prescrizioni previste dalla normativa stessa per particolari categorie di navi, secondo quanto previsto dal Capitolo III / Regola 6 e dal Capitolo IV / Regole 6, 7, 8, 9, 10 e 11 degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)», pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1992.
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Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2003-04-15;130#art-7