Art. 3 · Apparati radioelettrici di bordo
Capo I

Art. 3

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Apparati radioelettrici di bordo

In vigore dal 22 giu 2003
1. Gli apparati radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette a quanto previsto dal GMDSS sono quelli richiesti ai sensi della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS).
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