Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 15 giu 2003
1. I materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati ad essere messi a contatto o sono messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione, fabbricati con una o più delle seguenti sostanze, ovvero che le contengano: a) 2, 2-bis (4-idrossifenil) propano bis (2,3-epossipropil)etere (di seguito denominato «BADGE») e alcuni suoi derivati; b) bis(-idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil) eteri (di seguito denominato «BFDGE») e alcuni loro derivati; c) altri glicidi eteri del Novolac (di seguito denominati «NOGE») e alcuni loro derivati; devono soddisfare i limiti di migrazione riportati negli allegati VII e VIII. 2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, si intende per materiali e oggetti: a) materiali e oggetti composti da qualsiasi tipo di materia plastica; b) materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie; c) adesivi. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contenitori o ai serbatoi di stoccaggio con capacità superiore a 10.000 litri, nè alle relative tubature o alle tubature ad essi collegate, che siano ricoperti da rivestimenti speciali denominati «rivestimenti super resistenti».
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