Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 15 giu 2003
1. L'allegato I del decreto 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto 15 giugno 2000, n. 210, è modificato come segue: a) al punto 8 delle «Introduzioni generali»: i) la definizione di QM(T) è sostituita dalla seguente: «QM(T) = Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto espressa come quantità totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e). La sostanza nel materiale o nell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato»; ii) le seguenti definizioni sono inserite dopo quella di QM(T): «QMA = Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto finito espressa in mg per 6 dm2 della superficie a contatto con i prodotti alimentari. La quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato; QMA(T) = Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto espressa in mg del totale del gruppo della(e) sostanza(e) indicata(e) per 6 dm2 della superficie a contatto con i prodotti alimentari. La quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato»; iii) le definizioni di LMS e LMS(T) sono sostituite dalle seguenti: «LMS = Limite di migrazione specifica nel prodotto o simulante alimentare, qualora non diversamente specificato. La migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato; LMS(T) = Limite di migrazione specifica nel prodotto o simulante alimentare, espresso come totale del gruppo o sostanza(e) indicata(e). La migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato»; b) alla sezione A, sono aggiunte, in fine, le sostanze riportate nell'allegato I del presente decreto; c) alla sezione A è modificata la colonna «restrizioni e/o specifiche», per le sostanze riportate nell'allegato II del presente decreto; d) la sezione B è sostituita dall'allegato III del presente decreto.
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