Art. 3
3 / 7In vigore dal 4 giu 2003
1. Per progetti d'importo fino a 200.000,00 euro l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,5%, secondo la seguente ripartizione:
a) responsabile unico del procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%;
b) tecnici che assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati e collaboratori:
1) per la progettazione preliminare, dal 2% al 10%;
2) per la progettazione definitiva, dal 3% al 15%;
3) per la progettazione esecutiva, dal 6% al 30%;
c) tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%;
d) incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%;
e) direttori dei lavori incaricati della regolare esecuzione e collaboratori, dal 4% al 20%.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-03-20;108#art-3