Art. 2
2 / 7In vigore dal 4 giu 2003
1. Il personale destinatario del compenso è individuato, tenuto conto dell'esigenza della migliore utilizzazione delle professionalità presenti tra il personale del Ministero e del criterio della rotazione degli incarichi, dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, in base all'accordo sindacale richiamato nelle premesse e nel rispetto delle quote massime stabilite dagli articoli seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-03-20;108#art-2