Art. 3 · Strumenti per la realizzazione della mappatura

Art. 3

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Strumenti per la realizzazione della mappatura

In vigore dal 24 mag 2003
1. La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve essere realizzata avvalendosi di Sistemi informatici impostati su base territoriale (SIT), integrati da software specifico per le elaborazioni e le interrogazioni, secondo gli standard del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET) ed organizzato nel seguente modo: a) gestione anagrafica dei punti; b) gestione dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati secondo quanto esplicitato all'; c) rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti amianto, corredati dai dati sulla loro quantità suddivisa tra materiali friabili e compatti e, laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione percentuale nelle varie matrici ambientali. 2. Ai fini della mappatura i siti devono essere georeferenziati.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2003-03-18;101#art-3