Art. 4

Art. 4

4 / 5
In vigore dal 29 mag 2003
1. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di eventuali atti di pianificazione comunque denominati è ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto, con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2003-03-13;106#art-4