Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 29 mag 2003
1. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e loro collaboratori di cui all', comma 1, lettera b), non è conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione dell'intervento, varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, previa comunicazione agli interessati ai fini del contraddittorio.
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