Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 mag 2003
1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente , è ripartita tra il personale di cui al comma 2 del medesimo in base alle seguenti percentuali: a) responsabile unico del procedimento e collaboratori: dal 5 al 10%; b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori: 1) progettazione preliminare: dal 5 al 10%; 2) progettazione definitiva: dal 5 al 30%; 3) progettazione esecutiva: dal 5 al 28%; c) incaricato del coordinamento in fase di progettazione e della redazione del piano di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e collaboratori: dal 5 al 10%; d) l'aliquota di cui alla precedente lettera c) è addizionata a quella di cui alla lettera b), in ragione del 50% agli incaricati del progetto definitivo e collaboratori e del 50% agli incaricati del progetto esecutivo e collaboratori, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; e) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e collaboratori: dal 5 al 12%; f) l'aliquota di cui alla precedente lettera e) è addizionata a quella di cui alla successiva lettera g), qualora non sia necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi all', comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni. g) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: dal 5 al 28%; h) incaricati del collaudo, anche in corso d'opera, e collaboratori: dal 5 al 13 %; i) altri collaboratori che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati: dal 5 al 10%. 2. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui al precedente comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale riferita a tale importo. 3. L'aliquota di cui al precedente comma 1, lettera h) è addizionata a quella di cui al punto g) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione. 4. Gli importi derivanti dall'applicazione del precedente e del presente articolo e spettanti al personale di cui al precedente comma 1, lettere da a) ad h) sono ripartiti tra responsabile unico del procedimento, progettista, coordinatori per la sicurezza, direttore lavori, collaudatore e i rispettivi collaboratori, ove presenti, attribuendo ai predetti collaboratori una quota parte non superiore al 30% degli importi stessi. 5. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono economie. 6. La liquidazione degli incentivi per la progettazione è effettuata ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti di collaudo.
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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2003-03-13;106#art-2