Art. 1 · Definizioni

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 21 mag 2003
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'articolo 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare l'articolo 36, comma 1; Considerata la necessità di determinare organicamente le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici; Ritenuta la necessità, così come prevista dal su citato articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999, di attribuire i punteggi da assegnare alle prove secondo parametri oggettivi, nonché di assegnare i punteggi relativi al voto di laurea e al curriculum degli studi di coloro che partecipano alla selezione per l'accesso alle scuole di specializzazione dell'area medica secondo parametri oggettivi; Vista la necessità, così come previsto dal su citato articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999, di costituire le relative commissioni giudicatrici della prova di selezione secondo criteri predeterminati; Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale del 23 maggio 2002; Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in data 20 giugno 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 luglio 2002; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi con nota protocollo n. 1.1.4/31890/4.23.40 dell'11 ottobre 2002; Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui al titolo VI articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le disposizioni speciali che consentono l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole. 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell'area medica, di cui al titolo VI, articoli 34-46, del decreto legislativo n. 368/99; c) per MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; d) per CUN, il Consiglio universitario nazionale; e) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
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