Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 5 apr 2003
1. È istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da tre rappresentanti del Ministero - dei quali uno appartenente all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il Ministero delle politiche agricole e forestali - e da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare idonee forme di cooperazione atte a consentire una più efficace operatività dell'azione istituzionale dell'Ispettorato. 2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.
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