Art. 4
4 / 4Modalità di corresponsione dei compensi
In vigore dal 9 mag 2003
1. L'attribuzione dei compensi spettanti è effettuata con le seguenti modalità:
a) per i compensi di cui all', comma 1, lettere a), b), c) e d): il 70% al momento dell'appalto dei lavori ed il 30% al momento dell'emissione del verbale di compimento dei lavori;
b) per i compensi di cui all', comma 1, lettere e) ed f): il 90% sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori ed il 10% in seguito all'approvazione del collaudo definitivo;
c) per i compensi di cui all', comma 1, lettera g): fino al 90% sulla base di stati d'avanzamento dei lavori per i collaudi in corso d'opera ed il residuo 10% in seguito all'approvazione del collaudo definitivo.
2. I compensi di cui al comma 1, sono attribuiti solo nel caso in cui il progetto sia approvato e appaltato. I compensi stessi sono recuperati, secondo le vigenti disposizioni e previa comunicazione agli interessati ai fini del contraddittorio, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti derivanti da errori di progettazione che comportino ulteriori impegni economici in misura superiore al 10% dell'importo dell'appalto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro: Martino Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 280
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:2003-02-07;90#art-4