Art. 3 · Ripartizione del fondo

Art. 3

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Ripartizione del fondo

In vigore dal 9 mag 2003
1. Il fondo di cui all' è attribuito, secondo la seguente ripartizione in relazione alle funzioni espletate: a) 6% al responsabile del procedimento per la fase di progettazione e suoi collaboratori; b) 50% ai progettisti incaricati della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; c) 6% al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; d) 6% al responsabile del procedimento per la fase di affidamento ed ai suoi collaboratori; e) 6% al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione ed ai suoi collaboratori; f) 21% al direttore dei lavori ed ai suoi assistenti, inclusa la quota del 6% a favore del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; g) 5% ai collaudatori. 2. La ripartizione delle quote di fondo di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), è operata dai responsabili dei procedimenti, ovvero dal direttore dei lavori, in maniera tale che tutti i collaboratori e assistenti percepiscano un'identica somma e quella percepita dal responsabile del procedimento o direttore dei lavori non superi, in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche del progetto, il doppio di quella percepita da ciascuno di essi, garantendo l'informazione. 3. La ripartizione della quota di fondo di cui al comma 1, lettera b), è effettuata dal responsabile del procedimento, per la fase di progettazione, sulla base di criteri stabiliti ai sensi del testo unico, in funzione del contributo professionale apportato nella suddetta fase. Quando le tipologie degli impianti progettati non sono esplicitamente indicate nel testo unico, il calcolo dei compensi è effettuato per analogia alle fattispecie tecnologicamente affini, individuate nel testo unico. 4. Ai fini dell'applicazione del testo unico, si intende: a) per progettazione preliminare, l'insieme delle prestazioni di cui alle lettere a) e b) della tabella B annessa al testo unico; b) per progettazione definitiva, la prestazione di cui alla lettera c) della tabella B annessa al testo unico; c) per progettazione esecutiva, l'insieme delle prestazioni di cui alle lettere d), e) ed f) della tabella B annessa al testo unico.
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