Art. 6 · Modalità di liquidazione

Art. 6

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Modalità di liquidazione

In vigore dal 20 apr 2003
1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della domanda. 2. Per le pensioni o quote di esse da liquidare con il sistema retributivo, ciascuna gestione, per determinare la quota di pensione di propria pertinenza: a) stabilisce l'importo teorico della pensione cui l'iscritto avrebbe diritto se i periodi di assicurazione e di contribuzione, totalizzati per effetto del cumulo di cui all', comma 1, fossero stati compiuti in base al proprio ordinamento e applica ad esso il coefficiente di parametrazione dato dal rapporto tra l'anzianità di propria competenza, posseduta dall'iscritto, e quella risultante in base al predetto cumulo; b) qualora i periodi assicurativi e contributivi complessivamente considerati superino il limite massimo di anzianità attribuibile secondo l'ordinamento della gestione cui afferisce l'ultimo periodo di assicurazione, prende in considerazione tale limite massimo e decurta le anzianità eccedenti. 3. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge o dei singoli ordinamenti e sono rapportati alle singole quote secondo il meccanismo di cui al comma 2, lettera a), con onere a carico delle gestioni interessate. 4. Per la liquidazione della pensione di inabilità si tiene conto delle anzianità contributive acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è imputato l'importo delle rispettive quote, ragguagliato all'anzianità contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo il criterio della proporzione, della maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base all'ordinamento della gestione che liquida la pensione di inabilità. 5. Gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e sulla base di valutazioni di compatibilità finanziaria proprie delle singole gestioni, fermo restando il diritto alla totalizzazione come regolato dalle presenti disposizioni, possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ogni utile provvedimento inteso a conciliare l'impatto economico conseguente alla presente disciplina, con l'esigenza di salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione.
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