Art. 4 · Procedura di comunicazione e di riconoscimento dei benefici

Art. 4

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Procedura di comunicazione e di riconoscimento dei benefici

In vigore dal 21 mag 2003
Procedura di comunicazione e di riconoscimento dei benefici 1. All'atto del ricevimento delle richieste di cui all', il CONI, provvede ad ordinarle cronologicamente in elenco secondo la data di spedizione. A parità di data di spedizione delle richieste, ai fini dell'inserimento nell'elenco, viene attribuita priorità alle richieste con data di assunzione più remota. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste, il CONI, verificata la completezza e la regolarità delle stesse e accertata la sussistenza delle disponibilità finanziarie, comunica alle società richiedenti l'importo utilizzabile per i benefici da ciascuna richiesti, tenendo conto dell'ordine cronologico di cui al comma 1. Se la richiesta di riconoscimento dei benefici è priva di uno dei requisiti previsti dalla legge o se risultano esauriti i fondi disponibili, il CONI, comunica nel predetto termine di sessanta giorni, il diniego dei benefici. 3. Dalla data di ricevimento della comunicazione fino ai versamenti a saldo relativi ai periodi di imposta di riferimento, le società utilizzano il credito d'imposta e i benefici contributivi, con le modalità previste nell'. 4. L'incompleta compilazione della richiesta dei benefici, impedisce il riconoscimento dei medesimi, salvo che la società calcistica richiedente, invitata dal CONI a regolarizzare la richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non ottemperi entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito. In tal caso, ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 1, rileva la data di spedizione dell'integrazione della richiesta. 5. Il CONI comunica all'Agenzia delle entrate i nominativi delle società ammesse ai benefici, nonché l'avvenuto esaurimento del contributo straordinario di cui all', al fine di consentirle l'emanazione di un apposito avviso. 6. Il CONI fermo restando la propria responsabilità, in ordine alla procedura prevista nel presente articolo, può delegare l'espletamento della stessa alla Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.). Il CONI comunica l'eventuale conferimento della delega ed il suo contenuto all'Agenzia delle entrate.
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