Art. 1 · Riconoscimento dello sgravio contributivo, del credito d'imposta e della riduzione dei contributi previdenziali

Art. 1

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Riconoscimento dello sgravio contributivo, del credito d'imposta e della riduzione dei contributi previdenziali

In vigore dal 21 mag 2003
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, nei limiti della quota di 20 miliardi (pari a Euro 10.329.137,98) di un contributo straordinario concesso al CONI per l'anno 2001, riconosce a talune società sportive, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo ed un credito d'imposta, e che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle citate agevolazioni; Visti gli della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti»; Visto l'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183, recante «Norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1998, n. 138. Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-507/UCL del 16 gennaio 2003; Adotta il seguente regolamento: . Riconoscimento dello sgravio contributivo, del credito d'imposta e della riduzione dei contributi previdenziali 1. Le società sportive, militanti nei campionati nazionali di calcio di serie C1 e C2, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, hanno stipulato o stipulano contratti di lavoro subordinato, ai sensi degli della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché contratti di lavoro con preparatori atletici, possono usufruire dello sgravio contributivo, del credito d'imposta e della riduzione dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 86, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalità previste negli articoli seguenti. 2. Le stesse agevolazioni sono riconosciute alla società sportiva che abbia provveduto o provveda a stipulare il primo contratto professionistico con il giovane calciatore che non abbia superato ventidue anni di età.
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