Art. 6 · Fondi chiusi

Art. 6

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Fondi chiusi

In vigore dal 9 apr 2003
1. All' del regolamento n. 228 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, nè tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo.".
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