Art. 5
5 / 12Modalità di partecipazione ai fondi aperti
In vigore dal 9 apr 2003
1. All' del regolamento n. 228 del 1999, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il fondo investe.".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-01-31;47#art-5