Art. 7
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In vigore dal 29 mar 2003
1. I veicoli di cui all', che entro i termini di cui all' siano privi di pannelli ovvero che siano muniti di pannelli non conformi alle caratteristiche di cui all' o installati in maniera difforme dalle prescrizioni di cui all', saranno esclusi dalla circolazione.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata in occasione della revisione annuale, disposta ai sensi dell'articolo 80 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oppure in occasione dei controlli previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, di attuazione della direttiva 2000/30/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2003-01-24;40#art-7