Art. 6
6 / 9Installazione dei pannelli sui veicoli
In vigore dal 29 mar 2003
1. A decorrere da un anno dopo la pubblicazione del presente decreto i veicoli di cui all', immatricolati per la prima volta sul territorio nazionale, devono essere muniti di pannelli posteriori di identificazione conformi alle prescrizioni di cui all' ed installati secondo le modalità stabilite all' del presente decreto.
2. A decorrere dal 12 settembre 2005 dovranno essere installati sui veicoli, la cui omologazione od approvazione in unico esemplare è stata accordata dopo il 12 settembre 2003, pannelli di identificazione posteriore omologati in base alle prescrizioni del presente decreto, ai quali non sono state applicate le disposizioni del paragrafo 7.2 dell'allegato B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2003-01-24;40#art-6