Art. 4 · Modalità di installazione dei pannelli sui veicoli

Art. 4

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Modalità di installazione dei pannelli sui veicoli

In vigore dal 29 mar 2003
1. I pannelli devono essere installati sui veicoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) i pannelli devono essere fissati in maniera inamovibile nella parte posteriore del veicolo, in modo da risultare simmetrici rispetto al piano verticale longitudinale mediano del veicolo; b) i pannelli devono essere applicati su un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo che non disti più di m 0,40 dal limite posteriore di sagoma. Per la verticalità dei pannelli è ammessa una tolleranza di þ 5o; c) nel caso delle configurazioni b), c) e d) delle figure 1 e 2 dell'allegato A i due elementi costituenti i pannelli devono essere installati sul veicolo in modo da risultare complanari; d) nel caso di pannelli marcati con la parola "TOP", l'installazione dovrà essere tale che la parola "TOP" risulti sul lato più alto del pannello; e) l'altezza minima dal suolo dei pannelli, misurata a veicolo carico non deve risultare inferiore a m 0,35; f) l'altezza massima dal suolo dei pannelli misurata a veicolo vuoto non deve risultare superiore a: 1) m 1,70 per le configurazioni a) e b) delle figure 1 e 2 dell'allegato A; 2) m 2,20 per le configurazioni c) e d) delle figure 1 e 2 dell'allegato A; g) i pannelli non possono sporgere dalla sagoma del veicolo, nè costituire sporgenza pericolosa rispetto alla parte di carrozzeria sulla quale sono applicati. La distanza massima dei pannelli dal limite di sagoma non deve risultare superiore a m 0,4; h) l'installazione dovrà essere tale da garantire la visibilità di almeno il 95% della superficie dei pannelli nel campo definito nello schema illustrato nella figura 3 dell'allegato A. 2. Nel caso in cui le prescrizioni del comma 1 risultino incompatibili con le caratteristiche di impiego del veicolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà accordare deroghe alle modalità di installazione.
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2003-01-24;40#art-4