Art. 12 · Presentazione dei documenti
Titolo I

Art. 12

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Presentazione dei documenti

In vigore dal 4 gen 2003
1. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso. 2. La documentazione non è richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o la possa acquisire d'ufficio.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-12