Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 nov 2002
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133, la dotazione organica della qualifica di viceprefetto aggiunto, prevista nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è ridotta complessivamente di 153 unità. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 ottobre 2002 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro per la funzione pubblica Frattini Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 71
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