Art. 2
2 / 2In vigore dal 17 nov 2002
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133, la dotazione organica della qualifica di viceprefetto aggiunto, prevista nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è ridotta complessivamente di 153 unità.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 ottobre 2002
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro
per la funzione pubblica
Frattini
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 71
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-10-04;243#art-2