Capo I
Art. 2
2 / 21Definizioni
In vigore dal 27 dic 2002
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per allegato I, II, III, IV, V, i corrispondenti allegati al decreto legislativo n. 7;
b) per "Organismo notificato" i centri ed i laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca ovvero a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III, autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 7;
c) per "Comitato" (Comitato tecnico), il Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli "Organismi notificati", istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell' del decreto legislativo n. 7;
d) per attestato di esame "CE del tipo" la certificazione rilasciata da un Organismo notificato dalla quale risulti l'accertamento della conformità di un campione rappresentativo della produzione di un prodotto esplosivo, ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto legislativo n. 7;
e) per "verifica della conformità al tipo" lo svolgimento delle procedure relative alla certificazione di conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto legislativo n. 7;
f) per "garanzia di qualità della tecnologia produttiva" lo svolgimento delle procedure relative alla certificazione della conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualità della tecnologia produttiva, eseguito in relazione a quanto previsto dall' del presente decreto;
g) per "garanzia di qualità del prodotto" la certificazione di conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualità del prodotto eseguita in relazione a quanto previsto dall' del presente decreto;
h) per "verifica sul prodotto" la certificazione di conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo, eseguito in relazione a quanto previsto dall' del presente decreto;
i) per "verifica di un unico prodotto" la certificazione di conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in un unico esemplare ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, eseguita in relazione a quanto previsto dall' del presente decreto.
Storico versioni
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