Sez. I
Art. 3
3 / 30Campo di applicazione
In vigore dal 21 set 2004
1. Alle navi a vela non provviste di motore, con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati, alle navi a remi di lunghezza non superiore a 10 metri ed alle navi munite di motore, di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, il presente regolamento si applica limitatamente agli , comma 2, 21, comma 1, limitatamente alle lettere "d", "e", "g" ed "h", e all'.
2. Le navi di cui al precedente comma possono essere abilitate ad esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa. Tale limitazione deve essere annotata sulla licenza di navigazione.
2-bis. Alle navi ed ai galleggianti di 5ª categoria, destinati stabilmente al servizio di impianti da pesca realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei fiumi o nelle rade, il presente regolamento si applica con le limitazioni di cui al comma 1, a prescindere dalla stazza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-3