Art. 3 · Campo di applicazione
Sez. I

Art. 3

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Campo di applicazione

In vigore dal 21 set 2004
1. Alle navi a vela non provviste di motore, con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati, alle navi a remi di lunghezza non superiore a 10 metri ed alle navi munite di motore, di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, il presente regolamento si applica limitatamente agli , comma 2, 21, comma 1, limitatamente alle lettere "d", "e", "g" ed "h", e all'. 2. Le navi di cui al precedente comma possono essere abilitate ad esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa. Tale limitazione deve essere annotata sulla licenza di navigazione. 2-bis. Alle navi ed ai galleggianti di 5ª categoria, destinati stabilmente al servizio di impianti da pesca realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei fiumi o nelle rade, il presente regolamento si applica con le limitazioni di cui al comma 1, a prescindere dalla stazza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-05;218#art-3