Capo I
Art. 5
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In vigore dal 28 set 2002
1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;
e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare nonché le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.
4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-08-01;199#art-5