Art. 15 · Aree di formazione
Capo III

Art. 15

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Aree di formazione

In vigore dal 28 set 2002
1. I contenuti didattici del corso sono ripartiti in aree di formazione giuridica, professionale e tecnico-operativa. 2. I programmi, l'individuazione delle prove e delle materie degli esami finali - fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento - sono definiti con provvedimento adottato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione.
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