Art. 13 quinquies · Formazione ed approvazione della graduatoria

Art. 13 quinquies

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Formazione ed approvazione della graduatoria

In vigore dal 21 dic 2013
1. La formazione e approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei medesimi posti. 2. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale, sono pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura di cui all', comma 2.
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