Art. 32 · Commissione consultiva centrale
Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e mediciCapo II

Art. 32

32 / 35

Commissione consultiva centrale

In vigore dal 4 ott 2002
1. Presso il Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali, è istituita, con decreto del direttore della suindicata Direzione, una commissione consultiva composta da: a) due funzionari del Ministero della salute; b) tre rappresentanti dei sindacati SUMAI e SNAMESASN che hanno sottoscritto la presente intesa. 2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 3. La suindicata commissione è presieduta dal direttore della Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute. 4. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta anche la decadenza da componente della commissione. 5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale è sostituito dal supplente. 6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza dei componenti più uno. 7. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all', comma 2, prevale la proposta più favorevole all'imputato. 8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti del presente regolamento. 9. Essa, inoltre, formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame. 10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, può sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso. 11. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-32