Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo II
Art. 30
30 / 35Compensi ed indennità - Compenso aggiuntivo
In vigore dal 4 ott 2002
1. Ai medici generici ambulatoriali è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali dal capo I del presente regolamento.
2. L'indennità di disponibilità di cui al precedente del presente accordo, si applica anche ai medici generici ambulatoriali. Nel caso di sussistenza di titolarità di rapporti nell'ambito dell'attività di assistenza primaria, dell'attività territoriale programmata, della medicina dei servizi, di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e dei rapporti di cui alla norma finale n. 11 annessa all'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, i medici generici ambulatoriali devono optare tra l'indennità di disponibilità, di cui al presente comma, e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo in base alle rispettive normative.
3. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all' del decreto ministeriale 5 febbraio 1985 e successive modificazioni.
4. Per l'indennità di accesso e per il compenso aggiuntivo trovano applicazione, rispettivamente, gli del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-30