Art. 26 · Compiti del medico generico
Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e mediciCapo II

Art. 26

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Compiti del medico generico

In vigore dal 4 ott 2002
1. Nello svolgimento della propria attività il medico generico ha i seguenti compiti: a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura; b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi; c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; d) prescrive le specialità medicinali e i prodotti galenici; e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi; f) effettua le visite preventive di imbarco, eventualmente anche a bordo della nave, le visite periodiche di idoneità alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, e formula il relativo giudizio medico-legale; g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale; h) rilascia la certificazione ai fini della idoneità alla navigazione; i) effettua visite di controllo e visite ispettive; l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito; m) collabora con il medico responsabile del presidio ambulatoriale; n) svolge, su richiesta dell'ufficio SASN competente, le funzioni di medico responsabile del presidio ambulatoriale. In tale qualità dipende funzionalmente dal responsabile del SASN; o) svolge attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico; p) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; q) effettua le visite medico-generiche di 1a, 2a e 3a classe per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, e rilascia la relativa certificazione medico-legale; r) partecipa alle sedute della commissione medica di 1o grado. Per tale attività è equiparato al medico fiduciario; s) partecipa alle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati di competenza della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario; t) inoltra all'ufficio SASN competente per territorio entro il 15 febbraio di ciascun anno una dichiarazione dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attività e le situazioni in atto, comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto con impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno.
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