Allegato Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici›Capo I
Art. 14
14 / 35Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa
In vigore dal 4 ott 2002
1. Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta, fatte salve le esigenze di servizio.
2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2002-07-23;206#art-aac-14