Art. 4 · Abrogazioni e disposizioni transitorie

Art. 4

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Abrogazioni e disposizioni transitorie

In vigore dal 14 nov 2002
1. È abrogato il decreto ministeriale 13 febbraio 1993, n. 251, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive". 2. Le somme versate in applicazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1993, n. 251, dalla data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e fino all'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata alla voce Ministero dell'interno di cui al precedente del presente regolamento, imputate al capo VIII, capitolo 1209 delle entrate del bilancio dello Stato, sono comunque assegnate al capitolo 2341 contenuto nell'unità previsionale di base 4.1.2.4 (già unità previsionale di base 5.1.2.4) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, concernente il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive e relativi oneri accessori". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 luglio 2002 Il Ministro dell'interno Scajola Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle attività produttive Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 382
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