Art. 3
3 / 3Riduzione dei trasferimenti erariali
In vigore dal 27 set 2002
1. Ove a seguito della determinazione definitiva delle rendite catastali dei singoli fabbricati, classificabili nel gruppo catastale D, da parte degli uffici tecnici erariali, per i quali i comuni beneficiano del contributo statale di cui all', i medesimi comuni percepiscano un gettito dell'I.C.I. superiore al 30 per cento rispetto a quello riscosso prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza di gettito. La riduzione dei trasferimenti erariali si applica in relazione alle maggiori entrate riscosse per ogni singolo fabbricato.
2. La riduzione dei trasferimenti statali di cui al comma 1 si applica e si consolida a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui le rendite catastali definitive sono divenute inoppugnabili o accertate definitivamente in sede giudiziaria. Il maggior gettito è calcolato quale differenza tra quello percepito nell'anno di prima applicazione delle rendite catastali definitivamente accertate e quello percepito nell'anno precedente all'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. A tale fine, entro il 30 giugno dell'anno in cui si deve procedere alla riduzione dei trasferimenti erariali, i comuni interessati inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione secondo il modello di cui all'allegato B al presente decreto. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 luglio 2002
Il Ministro dell'interno Scajola
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 92
Storico versioni
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