Art. 3
3 / 3Modifiche all'articolo 6 del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495
In vigore dal 17 ago 2002
1. All'articolo 6, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:
"6-bis. Qualora, in sede di istruttoria, emerga la necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, nonché, ove opportuno, all'amministrazione che ha trasmesso la documentazione da integrare.
In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione o dall'acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 19 giugno 2002
Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 359
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-06-19;165#art-3