Art. 4 · Commissione giudicatrice
Capo I

Art. 4

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Commissione giudicatrice

In vigore dal 27 giu 2017
1. La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o da un Prefetto, ed è composta da un Prefetto titolare di Ufficio centrale ovvero di Ufficio periferico, da due viceprefetti, da un docente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e da un professore di ruolo di università statale o equiparata, docente di discipline incluse nel programma di esame. 2. La commissione è integrata da uno o più esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario, con qualifica di viceprefetto aggiunto, in servizio presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. 4. I componenti della commissione possono essere nominati anche se collocati a riposo, purchè da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-06-04;144#art-4