Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 11 lug 2002
1. La detrazione non è riconosciuta in caso di: a) violazione di quanto previsto all', commi 1 e 2; b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall', comma 3, limitatamente a questi ultimi; c) esecuzione di interventi difformi da quelli comunicati ai sensi dell'; d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente; e) violazione delle norme in materia ambientale e forestale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 aprile 2002 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 222
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