Art. 3 · Sospensione

Art. 3

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Sospensione

In vigore dal 1 giu 2002
1. Il Ministero delle comunicazioni, previa diffida e dopo aver ascoltato l'interessato entro i trenta giorni dalla diffida stessa, sospende la licenza o l'autorizzazione degli operatori inadempienti fino al momento in cui gli operatori stessi ottemperino a quanto richiesto dall', commi 1, 2 e 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 marzo 2002 Il Ministro: Gasparri Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 157
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