Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 mag 2002
1. Il credito d'imposta di cui all' è concesso anche alle imprese che: a) svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, della legge n. 354 del 1975, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'assunzione dei detenuti o internati formati; b) svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria. 2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formativa.
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