Art. 6
6 / 7Rinnovo dell'accreditamento
In vigore dal 22 mag 2002
1. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il laboratorio di prova accreditato presenta alla direzione, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del certificato, una domanda di rinnovo dell'accreditamento con l'integrazione della documentazione di cui all', qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione già presentata.
2. La direzione, esaminata la domanda, dispone una visita tecnica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalità di cui all', commi 3 e 4.
3. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è positivo, la direzione rilascia un nuovo certificato di accreditamento.
4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è negativo, la direzione comunica il risultato al laboratorio, fissando modalità e termini per l'eliminazione delle irregolarità e delle anomalie riscontrate: il provvedimento è adottato dalla direzione dopo aver sentito la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
Storico versioni
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