Art. 6
6 / 13Finanziamento
In vigore dal 22 lug 2006
1. Per le prestazioni di cui all', l'ETI S.p.a. provvederà all'erogazione di:
a) un contributo ordinario dello 0,5 per cento calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con esclusione del personale con qualifica di dirigente;
b) un contributo straordinario, determinato dal comitato amministratore, relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, il cui ammontare è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili, della contribuzione correlata e degli assegni per il nucleo familiare di cui all', comma 1, lettera c-bis). Detto contributo sarà versato in rate trimestrali anticipate, la prima delle quali decorrente dal primo mese successivo all'emanazione del regolamento.
2. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,5 per cento è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell', lettera c).
3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
4. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste, sono devolute alle forme di previdenza in essere presso l'ETI S.p.a. in conto contribuzione ordinaria.
5. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono essere portate a termine entro e non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
6. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 5, la stessa è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del Fondo cessa la sua funzione il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2002-02-18;88#art-6