Art. 2 · Finalità del Fondo

Art. 2

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Finalità del Fondo

In vigore dal 22 lug 2006
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, con eccezione del personale con qualifica di dirigente, di cui all', comma 6, del decreto legislativo del 9 luglio 1998, n. 283, già appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccati e poi trasferiti all'ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante, così come previsto dal succitato decreto legislativo n. 283/1998, e che risultino in esubero nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività di lavoro, ai sensi dell', comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2002-02-18;88#art-2