Art. 12
12 / 13Scadenza
In vigore dal 24 mag 2002
1. Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante", in osservanza del decreto legislativo n. 283/98, ha durata fino al 31 luglio 2014, con accesso alle prestazioni entro e non oltre il 31 luglio 2007, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall', commi 5 e 6.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2002-02-18;88#art-12