Art. 11
11 / 13Contributi sindacali
In vigore dal 24 mag 2002
1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'organizzazione sindacale di appartenenza sarà salvaguardato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola, inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni del Fondo.
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